sabato 11 dicembre 2010

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "ARCADIA"

Art. 1 - Denominazione e natura dell'Associazione
E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ARCADIA", di seguito detta Associazione.
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali (lettera a del D.lgs 460/97) ad eccezione di quelle ad esse direttamenter connesse.
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione sociale.
L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
Tutti i soci dell'associazione hanno uguali diritti e doveri. Tra gli associati vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti di maggiore età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi ndirettivi dell'Associazione. E' escluso altresì il voto per corrispondenza.

Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede legale in Lizzano, Via Checca Mancini n° 41, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente tra gli associati.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - Finalità dell'Associazione
La finalità generale dell'Associazione è di contribuire allo sviluppo sostenibile di un mondo in cui tutti abbiano pari diritti e opportunità, attraverso la valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali esistenti e la promozione della partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti alla vita economica, politica, culturale, sociale, spirituale.
Le finalità dell'Associazione sono nello specifico:
  • tutelare e promuovere i diritti civili delle persone appartenenti ad aree geografiche e a fasce sociali svantaggiate.
  • promuovere iniziative di formazione per associazioni, cooperative sociali, piccole e medie imprese ed enti locali in sintonia con i principi dell'Associazione.
  • promuovere attività di cooperazione internazionale allo sviluppo in favore delle popolazioni del Sud del mondo.
  • incoraggiare la più ampia circolazione di idee, saperi e opere dell'ingegno in una ottica di condivisione.
  • promuovere e sostenere attività di raccolta e recupero di materiale folkloristico, artistico, culturale, etc. e loro organizzazione e divulgazione.
  • promuovere una strategia di innovazione sostenibile ed adeguata al contesto territoriale di riferimento attraverso il supporto alle competenze, le energie e le capacità creative locali.
  • sostenere la creazione di attività economiche di giovani, donne, persone con disabilità e soggetti che vivono situazioni di esclusione.
  • favorire l'inclusione economica e sociale di aree geografiche e di fasce sociali svantaggiate.
  • diffondere la conoscenza dei propri diritti e degli strumenti per attuarli.
  • contribuire al cambiamento della mentalità attraverso campagne di educazione e sensibilizzazione.
  • promuovere attività che favoriscano la crescita spirituale dell'individuo inteso nella sua totalità.
  • favorire la diffusione di sistemi informatici aperti e del software libero e open source come strumenti ideali a promuovere condivisione, consapevolezza tecnologica, rispetto e vsalorizzazione delle diversità, innovazione, sviluppo locale endogeno e sostenibile.
  • favorire l'affermazione e diffusione di licenze libere, non-proprietarie finalizzate a una piena riappropriazione dewlla cultura e del sapere individuale e collettivo secondo un'ottica non del possesso ma della condivisione.
  • sostenere la diffusione e l'utilizzo consapevole delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed il superamento del digital divide.
  • promuovere la valorizzazione della diversità culturale e linguistica e la socializzazione tra individui di differente età, genere, estrazione sociale, cultura e religione.
  • sostenere forme di economia solidale e di iniziative tese a favorire un consumo critico ed il rispetto dell'ambiente come: commercio equo e solidale; rimedi naturali e stili di vita improntati a salubrità e sobrietà; turismo sociale, responsabile, sostenibilre, culturale ed ecologico; gruppi di acquisto solidale; riciclaggio e dismissione consapevole; agricoltura biologica, biodinamica, permacultura e sperimentazione di altre pratiche di agricoltura naturale; etc.
  • promuovere forme di espressione artistica e culturale.
  • creare reti di collaborazione e scambio tra singoli, associazioni, ONG, enti pubblici e privati che si occupano a diverso titolo delle tematiche suddette.
  • sensibilizzare la società civile e gli attori politici ed economici rispetto alle tematiche sopraelencate.
  • promozione ed attuazione del recupero di fabbricati abbandonati.
  • migliorare la qualità della vita dell'uomo e soprattutto dell'ambiente, reispettando i cicli naturali, in armonia con la natura.
  • incoraggiare lo sviluppo della creatività umana attraverso la promozione e la realizzazione, per proprio conto, per conto di altre associazioni o consorzi, per conto di enti pubblici e privati, di attività di carattere educativo, ricreativo, culturale e sociale sulle tematiche citate negli altri punti del presente art. 3, quali ad esempio: spettacoli teatrali, giochi, canto, convegni, manifestazioni artistiche, musicali, folkloristiche, letterarie, comprese mostre di pittura, scultura e rassegne fotografiche, cinematografiche e audiovisive, etc.
Il perseguimento di tali finalità è inserito nel contesto del rispetto dei diritti umani, della diversità, dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e equo e contro ogni forma di sfruttamento, nell'ottica della costruzione di una società di condivisione e pace.

Art. 4 - Attività dell'Associazione
Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto l'Associazione svolge le seguenti attività istituzionali:
  • Realizzazione di progetti in Italia ed all'estero coerenti con le finalità di cui all'art. 3.
  • Supporto alle attività di progettazione e reperimento fondi dei soggetti di cui all'art. 3.
  • Organizzzazione, promozione e realizzazione di corsi di formazione.
  • Organizzazione, promozione e realizzazione di incontri, seminari, conferenze e convegni riguardanti le tematiche oggetto delle finalità dell'Associazione.
  • Promozione ed attuazione di corsi, laboratori artistici, culturali, musicali e artigianali, etc. a carattere didattico, professionale e ricreativo, per conto proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati.
  • Realizzazione di studi, ricerche e analisi.
  • Svolgimento di attività di consulenza, con le finalità di cui all'art. 3, per enti pubblici e privati.
  • Realizzazione e diffusione di pubblicazioni e altri materiali e strumenti connessi alle attività dell'Associazione.
  • Creazione di sportelli informativi e di orientamento.
  • Organizzazione di iniziative tese a promuovere forme di accesso all'informazione ed alla comunicazione.
  • Realizzazione di qualsiasi altra attività coerente con le finalità di cui all'art. 3.
  • Acquisizione in affitto, concessione o proprietà, di locali da gestire per le finalità dell'Associazione.
  • Organizzazione, promozione e realizzazione di mostre e manifestazioni espositive, proiezioni, concerti, spettacoli, festival, concorsi, rassegne, siti web, trasmissioni radio, televisive e telematiche, eventi di comunicazione ed iniziative promozionali private o istituzionali, stage, atti al conseguimento degli scopi statutari.
  • Gestione di spazi ed attrezzature atte al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto l'Associazione svolge anche le seguenti attività connesse:
  • Raccolta fondi da destinare al finanziamento delle attività isituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari.
  • Realizzazione di iniziative finalizzate al finanziamento delle attività isituzionali.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 5 - I Soci
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale questi dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione iol socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
I Soci dell'Associazione sono divisi in tre categorie principali (fondatori, onorari e ordinari):
  • Soci Fondatori: sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto il mpresente statuto ed hanno formalmente costituito l'Associazione partecipando alla creazione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione. All'atto della sottoscrizione hanno versato una Quota Associativa pari a Euro 50 ciascuno e per questo motivo sono esonerati dal pagamento della Quota Associativa annuale;
  • Soci Onorari: sono Soci Onorari, su delibera del Consiglio Direttivo, quelle persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito meriti speciali in relazione alle finalità dell'Associazione. I Soci Onorari sono esonerati dal pagare la Quota Associativa annuale;
  • Soci Ordinari: sono Soci Ordinari tutti coloro, persone fisiche o giuridiche che, con contributi, elargizioni, prestazioni, opera o altro concorrono al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della Quoita Associativa annuale, volontaria o stabilita dal Consiglio Direttivo. AQnche la qualifica di socio ordinario viene acquisita previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il numero dei soci onorari e ordinari è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
L'ammontare della quota annuale è stabilito dallò'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato gratuito. L'Asociazione può, in caso di particolari attività, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di pèrestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 - Diritti dei Soci
I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati, i quali avranno comunque diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenuter per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 7 - Doveri dei Soci
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con cortrettezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8 - Recesso/Esclusione del Socio
Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di riunione dell'Assemblea dei soci che lo hanno discusso ed approvato.
Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altyrigravo motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
L'esperienza del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle moyivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associaszione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Gli Organi Sociali
Gli organi dell'Associazione sono:
  • L'Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Vice-Presidente
  • Il Segretario-Tesoriere.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 10 - L'Assemblea
L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Associazione dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
  • avviso scritto da inviare con lettera semplice, anche a mano, o e-mail agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
  • avviso affisso nei locali della sede almeno 15 giorni prima.
L'Assemblea dei soci è convocata dal Prersidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
a) quando il DEirettivo lo ritenga necessario;
b) quaqndo la richiede almeno un decimo dei soci.
L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.
Gli avvisi di convocazionhe devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si terrà la riunione.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifivca dello Statuto o deliberasre il ntrasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria
a) elegge il Consiglio Direttivo;
b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
d) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
f) approva il programma annuale dell'Associazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto; non sono ammesse deleghe.
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato con mansione di segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e poi trascritto dal segretario su apposito registro e conservato (a cura del Presidente) nella sede dell'Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un COnsiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a nove membri.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere dell'Associazione.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e aqutomaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo è, su mandato dell'Assemblea dei Soci, responsabile della gestione, dell'amministrazione e dell'immagine dell'Associazione, ne stabilisce la missione, la politica e il programma.
Il Consiglio Direttivo ha nello specifico il compito di:
  • deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea;
  • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
  • stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci;
  • ricevere e deliberare sulle mozioni presentate dall'Assemblea dei Soci;
  • stabilire le Quote Associative periodiche e le loro variazioni;
  • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
  • procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei Soci;
  • deliberare sull'ammissione e sulla esclusione dei Soci;
  • elaborare i regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei Soci.
Infine il Consiglio svolge un ruolo di rappresentanza ed anche i singoli componenti sono tenuti, su delega del Consiglio stesso o del Presidente, a rappresentare l'Associazione nelle occasioni e nei luoghi opportuni.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e comunque sino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 12 - Il Presidente e il Vice-Presidente
Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il rappresentante legale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede e convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Sia il Presidente che il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo, sono rieleggibili e durano in carica 3 anni e comunque sino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente.

Art. 13 - Il Segretario-Tesoriere
Il Segretario-Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'Associazione, in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione e di presentarlo all'Assemblea, previa esposizione al Consiglio Direttivo. E' nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Art. 14 - I mezzi finanziari
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:
  • dalle quote versdate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
  • dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.
  • da iniziative promozionali.
I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 15 - Bilancio
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 16 - Modifiche statutarie
QWuesto statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge Italiana.

Art 17 - Scioglimento dell'Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ads altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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